NEWSLETTER 1/2023 | RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE – IL GIUDIZIO DI ESECUZIONE

NEWSLETTER 1/2023 | RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE – IL GIUDIZIO DI ESECUZIONE

NEWSLETTER 1/2023

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE – IL GIUDIZIO DI ESECUZIONE

Il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della L. 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

In attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla legge delega n. 206/2021, il D.Lgs. 149/2022 (il “Decreto”) ha inteso, tra le altre cose, razionalizzare il processo esecutivo intervenendo sul Libro III del Codice di procedura civile.

Al fine di snellire le attività procedurali e velocizzare l’attività di espropriazione forzata, il Decreto ha apportato rilevanti modifiche che, antecedentemente all’adozione della Legge di bilancio (L. 29 dicembre 2022, n. 197), avrebbero dovuto trovare applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.

Le aree di intervento della riforma, con riguardo al giudizio di esecuzione, attengono sostanzialmente alla disciplina della custodia dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita ad un professionista. È stato, inoltre, introdotto un istituto nuovo, la cosiddetta vendita diretta.

La riforma del processo di esecuzione, secondo quanto disposto dalla L. 206/2021, prevede in estrema sintesi che:

  • per valere come titolo per l’esecuzione forzata sia sufficiente la copia attestata conforme all’originale, con abrogazione delle norme sulla formula esecutiva e sulla spedizione in forma esecutiva (nuovo art. 475 cpc);
  • se il creditore presenta istanza per la ricerca dei beni ex art. 492 bis cpc restino sospesi i termini di efficacia dell’atto di precetto sino alla conclusione delle operazioni ivi previste;
  • siano ridotti i termini per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale previsti dall’art. 567 cpc e che il custode (art. 559 cpc) collabori con l’esperto nominato ai sensi dell’art. 569 cpc al controllo della completezza della documentazione;
  • siano ridotti i termini per la sostituzione del debitore nella custodia e la nomina del custode giudiziario;
  • l’immobile pignorato occupato sine titulo venga liberato in tempi più celeri;
  • la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;
  • sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell’immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare senza le formalità previste dagli artt. 605 e ss. cpc;
  • il professionista delegato alla vendita compia almeno tre esperimenti di vendita nell’arco di un anno, che vengano modificate le regole relative agli adempimenti e alle tempistiche delle incombenze del delegato e che l’operato del professionista delegato sia sottoposto ad un maggiore controllo da parte del giudice dell’esecuzione;
  • il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione, seguendo precise regole, a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima (artt. 568-bis e 569-bis cpc);
  • siano previsti criteri per la determinazione dell’ammontare e del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis cpc;
  • vengano applicati gli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio non solo a carico del cliente ma anche a carico dell’aggiudicatario e che il giudice dell’esecuzione verifichi l’adempimento degli obblighi prima di emettere il decreto di trasferimento;
  • venga istituita presso il Ministero di Giustizia la banca dati per le aste giudiziali.

Le disposizioni previste dal Decreto concernenti il Titolo III c.p.c. sarebbero dovute entrare in vigore il 30 giugno 2023, tuttavia, il legislatore con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”) ha parzialmente anticipato l’entrata in vigore di talune disposizioni (anche) sul processo esecutivo. Le nuove norme sul processo esecutivo, in particolare concernenti la formula esecutiva (artt. 475, 478 e 479 c.p.c., nonché l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c.), che eliminano la formalità, entreranno in vigore in relazione agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

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